4° Conto energia

Incentivi
Tariffe
Scambio sul posto
Oneri fiscali

Il Conto Energia è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Gli incentivi vengono erogati in "conto energia" cioè sulla base dell' energia elettrica prodotta e venduta a tariffa agevolata al gestore nazionale.

Attraverso il "Conto Energia" la produzione di elettricità di un impianto fotovoltaico è remunerata ed assicurata per 20 anni.

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo. Quindi, gli incentivi fotovoltaici che saranno erogati per gli impianti collegati alla rete elettrica nell'anno 2011 verranno calcolati partendo dalle seguenti tariffe incentivanti:

In aggiunta a tale incentivo il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore significativo vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:

1. la cessione in rete

2. i propri autoconsumi (parzialmente o anche totalmente)

3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per i soli impianti di potenza fino a 200 kW).

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) i soggetti pubblici

d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Scarica il testo del DM 5 maggio 2011

4° CONTO ENERGIA

Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 01.06.2011, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguenti tabelle:

conto2012

conto2013

 

Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate da quest'ultima tabella e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

La tariffa “base” può essere incrementata nei seguenti casi, tra loro non cumulabili: 

 a) +5% per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;

 b) fino a +30% per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia;

 c) +0,05 €/kWh per impianti su edifici e fabbricati, in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;

 d) +5% per impianti non su edificio localizzati in siti bonificati od in aree industriali;

 e) +10% se vengono usati, per il 60%, materiali provenienti dall’Europa.

A cambiare le regole del gioco del conto energia è interventura la deliberazione n. 74/2008 dell’Autorità per l’Energia e il Gas, che dal 1° gennaio 2009 impone nuove modalità di funzionamento e condizioni tecnico-economiche per il meccanismo di scambio sul posto:

a) l’utente conferirà l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;

b) il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato;

c) l’utente acquisterà l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea,….) pagando il relativo corrispettivo;

d) il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta.

Lo scambio sul posto è regolato da una convenzione sottoscritta dall’utente e dal GSE e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all’immissione in rete dell’energia autoprodotta e al prelievo dell’energia richiesta.

Gli utenti devono conferire tutta l’energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni.

Cosa cambia?

Se negli scorsi anni l’utente che usufruiva dello scambio sul posto prelevava dalla rete l’energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dal 1° gennaio 2009 l’utente paga l’energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE.

Il rimborso riguarderà il costo sostenuto per l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi. Il soggetto che abbia dunque immesso energia in rete maturerà un credito che gli verrà corrisposto dal GSE. Questo nuovo scambio sul posto si viene a configurare come un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente s’impegna a conferire l’energia autoprodotta a GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un importo (contributo in conto scambio) che assume natura di corrispettivo.

Ne risulta che i beneficiari del contributo in conto scambio sarebbero, in linea generale, produttori e venditori di energia e dovranno quindi adempiere alle relative obbligazioni fiscali, così come definito nella risoluzione n. 13 del 20 gennaio 2009 dell’Agenzia delle Entrate:

1) Persona fisica o ente non commerciale

a) impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza:

qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente si ritiene che l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale.

Diversamente, se l’impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

b) impianti diversi: quando l’impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi. dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

2) Imprenditore o soggetto passivo IRES

il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

3) Lavoratore autonomo

il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.